(massima n. 1)
L'art. 6, comma 2, della tariffa forense allegata al d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, secondo cui, in sede di liquidazione degli onorari professionali a carico del cliente, "può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile", comporta l'applicazione di tutte le regole processuali, ivi comprese quelle di cui agli artt. 10 e 14 c.p.c. per la determinazione del valore delle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, attribuendo al giudice, qualora venga ravvisata una manifesta sproporzione tra il "petitum" della domanda e l'effettivo valore della controversia, un generale potere discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, dovendo egli comunque giungere a determinare il valore economico della causa (superiore o inferiore che sia rispetto a quello dichiarato o desumibile dai criteri anzidetti), così da instaurare il necessario confronto comparativo tra entità economiche omogenee, giacchè un tale confronto non può aversi tra il valore determinato (o determinabile) della domanda in forza dei criteri codicistici citati e il valore incerto e non determinabile degli interessi vantati dalla parte processuale convenuta.