(massima n. 1)
Allorquando il giudice declina la propria competenza per valore, a favore di quella del giudice di competenza per valore superiore, chiudendo il processo davanti a sé, č tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente e, nella conseguente liquidazione, deve essere attribuito alla controversia, a questi soli fini esaminata, il valore massimo della competenza del giudice che declina la competenza, ai sensi del d.m. 8 aprile 2004, n. 127.