(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la contestazione dei criteri posti a base dei conteggi non equivale a semplice negazione del titolo degli emolumenti pretesi, di per sé non idonea a contestare l'esattezza del calcolo, né integra un comportamento processuale incompatibile con la negazione del fatto, in quanto, al contrario, essa implica, logicamente, l'affermazione della erroneitą della quantificazione.