(massima n. 1)
Non č configurabile la simulazione dell'atto costitutivo di societā di capitali (nella specie, societā a responsabilitā limitata), in ragione delle inderogabili formalitā che assistono la creazione e l'organizzazione dell'ente, in forza di un contratto sociale non solo regolatore degli interessi dei soci ma, nel contempo, atteggiato come norma programmatica dell'agire sociale, la cui sfera č destinata ad interferire con interessi estranei ai contraenti, donde il rilievo preminente della tutela dei terzi e l'irrilevanza, dopo l'iscrizione della societā nel registro delle imprese e la nascita del nuovo soggetto giuridico, della reale volontā dei contraenti manifestata nella fase negoziale. Tale fondamento, espressione del valore organizzativo dell'ente, č sotteso all'art. 2332 c.c., imponendosi dunque una lettura restrittiva dei casi di nullitā della societā da esso previsti, in nessuno dei quali č, quindi, riconducibile la simulazione. (Principio enunciato in fattispecie anteriore alla riforma di cui al d.l.vo n. 6 del 2003).