(massima n. 1)
In materia di accertamento del passivo fallimentare, l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti normativi che legittimano il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. grava sul creditore; tale riconoscimento non può essere escluso solo in forza della qualità di imprenditore collettivo del creditore, dato che alla luce della modifica apportata all'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 dalla legge 20 maggio 1997, n. 133, può ritenersi artigiana anche l'impresa che, nei limiti dimensionali e con gli scopi previsti dalla norma, sia esercitata in forma di s.r.l. unipersonale o di società in accomandita, purché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 2 di detta legge e non sia unico socio di altra s.r.l.