(massima n. 1)
Il valore di una causa in tema di pensione d'invalidità (o di diritto alla rendita INAIL per i superstiti), al fine di stabilire gli onorari (e i diritti) spettanti al difensore, deve essere determinato alla stregua del criterio dettato dal secondo comma dell'art. 13 c.p.c. per le cause relative a rendite temporanee o vitalizie (e cioè cumulando fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), alle quali, ove venga in contestazione l'accertamento del diritto alla corresponsione nella misura richiesta, è assimilabile la prestazione assicurativa.