(massima n. 1)
A norma dell'art. 2969 c.c., la decadenza prevista dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - che impone al lavoratore l'onere dell'impugnativa del licenziamento entro il termine di sessanta giorni - non può essere rilevata d'ufficio, attenendo ad un diritto disponibile, ma necessita di un'eccezione (in senso stretto), che, nel rito del lavoro, deve essere proposta, dalla parte convenuta, nella memoria di costituzione