(massima n. 1)
Il principio di intangibilitā della legittima comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che la eventuale divisione operata dal testatore contenente la disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui č divisa l'ereditā mediante corresponsione di somme di denaro non compresa nel relictum č affetta da nullitā ex art. 735, primo comma c.c.