(massima n. 1)
La responsabilitą di cui all'art. 2052 c.c., prevista a carico del proprietario di animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilitą, dell'inevitabilitą e dell'assoluta eccezionalitą, con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale. (Nella specie, la S.C. ha giudicato erroneo il ragionamento del giudice di merito il quale aveva ritenuto che integrasse l'ipotesi di caso fortuito la condotta della danneggiata, minorenne di anni tre, rimasta ferita per l'aggressione da parte di un cane che si trovava all'interno di un giardino il cui ingresso era costituito da un cancello non assicurato da idonea chiusura, tanto da potere essere facilmente aperto dalla bambina stessa).