Cassazione civileSez. IIsentenza n. 15198del 11 luglio 2011
(1 massima)
(massima n. 1)
Le spese di custodia ed il compenso al custode giudiziario rientrano tra le spese di lite e devono essere poste a carico della parte soccombente, anche d'ufficio ed in mancanza di apposita istanza della parte vittoriosa.