(massima n. 1)
In base all'art. 2 del d.m. 8 aprile 2004, n. 127, il cliente è tenuto al pagamento degli onorari nei confronti dell'avvocato indipendentemente dalla statuizione del giudice sulle spese giudiziali, mentre l'art. 61, secondo comma, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, prevede espressamente la possibilità che venga richiesto al cliente un onorario maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata alle spese; ne consegue che il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato - essendo regolato da criteri legali diversi - non può in alcun modo vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo.