(massima n. 1)
Č inammissibile la denuncia, con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.l.vo 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo (nella specie collettivo integrativo di amministrazione del 3 luglio 2000), posto che detta disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell'amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non č previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicitā di cui all'art. 47, comma 8, del d.l.vo n. 165 del 2001. Ne consegue che l'interpretazione di tali contratti č censurabile, in sede di legittimitā, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione.