(massima n. 1)
In tema di spese processuali, è vittoriosa la parte che, dopo essere stata condannata in primo grado al risarcimento integrale del danno da fatto illecito, ottenga in appello il riconoscimento di un concorso di colpa, a carico del danneggiato; ne consegue che, in tal caso, il giudice del gravame non può, neppure in parte, condannare l'appellante a rimborsare le spese del secondo grado all'appellato, il quale ha dato causa al prolungarsi del processo, opponendo all'impugnazione una resistenza rivelatasi ingiustificata, ma può, eventualmente, compensare, in tutto o in parte, tali spese, qualora ne ravvisi i giusti motivi.