(massima n. 1)
La disciplina di cui all'art. 2051 c.c. è applicabile agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa, occorre aver riguardo, per quanto concerne in particolare i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno e che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato. (Nella specie, a causa di una frana verificatasi a monte di una strada pubblica, un masso aveva colpito una vettura che transitava in quel momento, determinando la morte di una persona e il ferimento grave di un'altra. La S.C., nel cassare la sentenza che aveva confermato il rigetto della domanda di risarcimento proposta, ha affermato che la Corte di merito aveva erroneamente apprezzato l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. non in relazione al tratto di strada interessato, ma all'estensione delle zone montuose sovrastanti le strade dell'intera regione, ed aveva condotto l'indagine sulla responsabilità della P.A. in relazione ai criteri di imputazione propri dell'art. 2043 c.c., anziché dell'art. 2051 c.c., al quale è estraneo ogni apprezzamento dell'elemento soggettivo della colpa, essendo la responsabilità del custode esclusa solo dal fortuito).