(massima n. 1)
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato, č demandato al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario (nella specie a norma dell'art. 5, comma quarto, della tariffa professionale approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585), in caso di assistenza e difesa di pił parti aventi la stessa posizione processuale, ed anche ove, trattandosi di pił processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione.