(massima n. 1)
Ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente, il parametro di riferimento č costituito dal valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile e, quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, dalla somma pretesa con la domanda di pagamento (art. 10 c.p.c.); identico parametro deve essere applicato nei gradi di impugnazione, con la conseguenza, che nel caso in cui al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda, ovvero l'oggetto dell'impugnazione risulti limitato per dettato normativo, il valore della causa deve essere rimodulato in relazione all'effettiva entitā della riforma che si intende conseguire. (In applicazione di questo principio la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale, che aveva liquidato gli onorari dovuti per prestazioni professionali in secondo grado sulla base del valore indeterminabile riconoscibile ad una controversia ristretta alla sola questione di giurisdizione, ritenendo irrilevante che la parte soccombente avesse reiterato, in via subordinata, la domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro, all'unico scopo di non incorrere in preclusioni).