Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6678 del 12 marzo 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Si connota come figura atipica, siccome non riconducibile né al modello legale del comodato a termine (art. 1809 c.c. ), né a quello del comodato senza limitazione di tempo (art. 1810 c.c. ), il contratto di comodato immobiliare con il quale le parti abbiano previsto che la restituzione del bene da parte del comodatario debba avvenire nel «caso che il comodante ne abbia necessità ». In tale ipotesi, infatti, il comodato è da intendere convenuto senza determinazione di tempo (salvo quello che ex lege può discendere dall'applicazione dell'art. 1811 c.c. e che un termine derivi in relazione all'uso pattuito ), ma, ai sensi dell'art. 1322 c.c., con il patto che il potere di richiedere la restituzione possa esercitarsi solo in presenza di una necessità di utilizzazione dell'immobile nel senso di un bisogno di riavere la cosa per goderne in uno dei modi consentiti dal proprio titolo che sia incompatibile con il protrarsi del godimento del comodatario e che deve essere prospettata nel negozio di recesso dal comodante e, in caso di contestazione, dimostrata. (Nella fattispecie, poiché le parti avevano convenuto che il terreno con annesso locale scantinato rimanesse nella disponibilità del comodatario finché il comodante ne avesse avuto necessità, senza, però, che di tale necessità fosse stata allegata idonea prova, la S.C., in accoglimento del ricorso e decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di rilascio).

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