(massima n. 1)
Nella fase di impugnazione delle sentenze emesse in controversie aventi ad oggetto richiesta di risarcimento danni derivanti dalla circolazione di autoveicoli, promosse dal danneggiato soccombente sia contro il conducente sia contro il proprietario, rispettivamente ai sensi del primo e terzo comma dell'art. 2054 c.c., tra la causa proposta contro il conducente e quella proposta contro il proprietario, anche se non è configurabile un rapporto di inscindibilità, può esistere un rapporto di dipendenza tra le stesse, con la conseguenza che, in tali ipotesi, in mancanza della dimostrazione dell'avvenuta impugnazione rivolta contro entrambe le parti indicate, il giudice di appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte della causa pregiudiziale dipendente. (Nella specie la S.C, pur affermando il riportato principio, ha ritenuto che, essendo stato dichiarato inammissibile l'appello incidentale, perché tardivamente proposto, e non essendo stato il punto oggetto di impugnazione, la ricorrente non aveva interesse processuale alla censura con cui aveva sostenuto la mancanza di integrazione del contraddittorio relativamente a tale sua impugnazione inammissibile).