(massima n. 1)
L'art. 60, comma 5, del R.D. n. 1578 del 1933 consente al giudice di scendere sotto i limiti minimi fissati dalle tariffe professionali quando la causa risulti di facile trattazione, sebbene limitatamente alla sola voce dell'onorario e non anche a quelle dei diritti e delle spese, cui non fa riferimento detta norma, e sempre che sia adottata espressa ed adeguata motivazione con riferimento alle circostanze di fatto del processo, non limitata, pertanto, ad una pedissequa enunciazione del criterio legale ovvero all'aggiunta dell'elemento estrinseco, meramente indicativo, quale l'identitą delle questioni. Né potrebbe sostenersi che il menzionato obbligo di motivazione sia venuto meno per effetto della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 794 del 1942 che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di particolare semplicitą, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metą; tale disposizione, invero, integra la previsione contenuta nell'art. 60, quinto comma, del R.D.L. n. 1758 del 1933, indicando il limite massimo della riduzione degli onorari e, dunque, presuppone che questa sia motivata.