(massima n. 1)
Nel rapporto di lavoro, tipico contratto a prestazioni corrispettive, ove il lavoratore abbia indicato, insieme ai fatti costitutivi della sua pretesa retributiva, anche il mancato espletamento della propria prestazione, ha pure l'onere di allegare le ragioni giustificatrici del proprio mancato adempimento; ne consegue, inoltre, che l'eccezione di inadempimento sollevata dal datore di lavoro, vertendo su una circostanza pacifica nel giudizio, ha natura di mera deduzione difensiva e non di eccezione in senso proprio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che, correttamente, i giudici di merito avessero valutato, nonostante la tardiva costituzione del convenuto, l'inadempimento del lavoratore che si era rifiutato come da lui indicato nel ricorso di svolgere l'attivitą lavorativa richiesta per un periodo di quasi dieci anni).