(massima n. 1)
Il rigetto tanto dell'appello principale quanto di quello incidentale non obbliga il giudice a disporre la compensazione totale o parziale delle spese processuali, il cui regolamento, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, č rimesso, anche per quanto riguarda la loro compensazione, al potere discrezionale del giudice di merito.