(massima n. 1)
Il giudice del merito, nell'indagine volta ad accertare l'oggetto ed i limiti del giudicato esterno, non può limitarsi a tener conto della formula conclusiva in cui si riassume il contenuto precettivo della sentenza previamente pronunziata e divenuta immodificabile, ma deve individuarne l'essenza e l'effettiva portata, da ricavarsi non solo dal dispositivo, ma anche dai motivi che la sorreggono, costituendo utili elementi di interpretazione le stesse domande delle parti, il cui rilievo a fini ermeneutici, se non può essere proficuamente utilizzato per contrastare i risultati argomentabili alla stregua di altri elementi univoci che inducono ad escludere un'obiettiva incertezza sul contenuto della pronuncia, può tuttavia avere una funzione integratrice nella ricerca degli esatti confini del giudicato ove sorga un ragionevole dubbio al riguardo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva ritenuto sussistente una preclusione da giudicato in materia di impugnazione di lodo irrituale sulla base di una erronea comparazione dei due giudizi, aventi ad oggetto diverse ragioni di nullità/inesistenza dell'arbitrato).