(massima n. 1)
La condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, costituendo una siffatta pronuncia esercizio di una facoltà discrezionale del giudice di merito, secondo un apprezzamento incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato. (Nella specie, il giudice di primo grado, a fronte di domanda risarcitoria proposta nei confronti di un'amministrazione comunale e della conseguente domanda di manleva avanzata dal Comune convenuto, aveva condannato al risarcimento del danno soltanto il chiamato in garanzia; il giudice del gravame, in accoglimento dell'appello incidentale dell'attore per ottenere la condanna solidale del Comune al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, aveva però condannato il Comune al pagamento delle sole spese di secondo grado; la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato la sentenza d'appello per mancata pronuncia sulle spese relative al primo grado di giudizio).