(massima n. 1)
In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione in senso tecnico (o propria ) postula l'autonomia dei contrapposti rapporti di debito/credito e non è configurabile allorché essi traggano origine da un unico rapporto. In questi casi (compensazione c.d. impropria ) il calcolo delle somme a credito e a debito può essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda, mentre restano inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni. (Nella specie, la S.C., richiamato l'orientamento più rigoroso che limita l'applicabilità del principio ai casi in cui le contrapposte ragioni di debito e credito non solo derivino dal medesimo rapporto negoziale, ma siano anche legate da un vincolo di corrispettività, ha affermato che nel caso esaminato ricorreva anche un tal vincolo, in quanto il diritto al compenso spettante all'appaltatore trovava riscontro nel diritto della committente al rimborso delle spese sostenute per effetto dell'asserito inadempimento di lui, con la conseguente cassazione della sentenza di appello che aveva ritenuto tardiva, perché proposta solo in appello, l'eccezione di compensazione ).