(massima n. 1)
Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in virtł dell'art. 436 c.p.c.) con riferimento alla «udienza di discussione» non si deve aver riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata ove, eventualmente, sopravvenga in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima.