(massima n. 2)
Si configura la violazione del precetto di cui all'art. 91 c.p.c. – che impone di condannare la parte soccombente al pagamento totale delle spese giudiziali, salvi i casi di compensazione totale o parziale delle stesse, come consentito dal successivo art. 92 c.p.c. – ogni qualvolta il giudice ponga, anche parzialmente, le spese di lite a carico della parte risultata totalmente vittoriosa. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha cassato, decidendo nel merito, la sentenza di appello impugnata nella parte in cui aveva lasciato ferma la condanna alle spese del giudizio di primo grado conseguente all'accoglimento di una domanda di manleva, poi respinta in secondo grado).