(massima n. 1)
A norma dell'art. 416 c.p.c. la costituzione del convenuto (sia essa tempestiva che tardiva), nel rito del lavoro (cosė come in quello ordinario, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c. in relazione all'art. 293 c.p.c. dello stesso codice), si effettua mediante il deposito, in cancelleria o all'udienza, di un fascicolo contenente la procura e le difese scritte, con la conseguenza che, in difetto di tale adempimento, la comparizione del difensore all'udienza, munito di sola procura, non č idonea a impedire la contumacia.