(massima n. 1)
L'istituto della rimessione in termini del contumace, di cui all'art. 294 c.p.c., mentre può trovare applicazione nel giudizio di appello in forza del rinvio di cui all'art. 359 c.p.c., è inapplicabile al procedimento avanti alla Corte in cassazione, in assenza di una norma di rinvio.