(massima n. 1)
In materia di liquidazione degli onorari degli avvocati, il giudice č tenuto al rispetto dei minimi e massimi prescritti dalla tariffa professionale forense in relazione al valore dalla causa, che deve essere determinato correttamente, senza che possa farsi riferimento, in caso di omesso deposito della nota spese da parte del difensore della parte vittoriosa, alle indicazioni contenute in quella depositata dal difensore della parte soccombente, le quali non valgono a giustificare una erronea individuazione di detto valore.