(massima n. 1)
Quando il motivo di ricorso per cassazione si chiuda con la formulazione di un quesito di diritto, la Corte non è vincolata da quella formulazione qualora essa non corrisponda, anche in parte, al vero contenuto del motivo ed alla sua argomentazione, da sola sufficiente ad indicare e delimitare il tema della disputa. Infatti, l'interpretazione degli atti processuali spetta al giudice, con i soli limiti, imposti dall'art. 112 c.p.c., del divieto di ultrapetizione ed extrapetizione nonché di omissione, anche parziale, della pronuncia (principio affermato in relazione ad un ricorso proposto anteriormente all'entrata in vigore del nuovo art. 366 bis c.p.c., introdotto per effetto dell'art. 6, comma primo, del D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 40, ma nel quale il ricorrente aveva ritenuto di formulare il quesito di diritto).