(massima n. 1)
Il giudice d'appello, che č giudice del merito, č tenuto a sindacare il provvedimento di compensazione delle spese processuali adottato dal giudice di primo grado, anche d'ufficio, ove riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, in quanto il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, ed inoltre (in caso di conferma) quando il relativo capo della decisione di prime cure abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.