(massima n. 1)
L'art. 91 c.p.c., secondo cui il giudice con la sentenza che chiude il processo dispone la condanna alle spese giudiziali, intende riferirsi a qualsiasi provvedimento che, nel risolvere contrapposte pretese, definisce il procedimento, e ciō indipendentemente dalla natura e dal rito del procedimento medesimo; pertanto, la norma trova applicazione anche ai provvedimenti di natura camerale e non contenziosa, come quelli in materia di revoca dell'amministratore di condominio, tant'č vero che mentre la decisione nel merito del ricorso di cui all'art. 1129 c.c.-, avendo sostanzialmente natura cautelare e tale da non pregiudicare il diritto dell'amministratore-non č ricorribile in cassazione, la consequenziale statuizione relativa alle spese, in quanto dotata dei caratteri della definitivitā e della decisorietā, č impugnabile ai sensi dell'art. 111 Cost.