(massima n. 1)
Qualora il difensore abbia assistito in giudizio una pluralitā di parti deve procedersi a una sola liquidazione delle spese processuali, a meno che l'opera defensionale, pur se formalmente unica, non abbia comportato la trattazione di differenti questioni in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche;in tal caso soltanto č consentita una distinta liquidazione per ciascuna delle parti.