(massima n. 1)
In tema di prelazione del creditore pignoratizio, il requisito della «sufficiente indicazione della cosa » nella scrittura costitutiva del pegno, di cui all'art. 2787, terzo comma c.c., mira essenzialmente ad evitare che la cosa medesima possa essere sostituita con altre di maggior valore, a tutela degli interessi degli altri creditori, e, pertanto, nel caso di pegno di titolo di credito al portatore (nella specie, obbligazioni pubbliche ), deve ritenersi soddisfatto dalla menzione della natura del titolo e dell'ammontare del credito in esso incorporato, senza necessitą di ulteriore specificazione di tutti gli elementi occorrenti per l'esatta identificazione del documento.