(massima n. 1)
Nel rito del lavoro, la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto dedotti dal ricorrente – che può essere effettuata entro il limite temporale previsto dall'art. 420, primo comma, c.p.c., per la modificazione delle domande, eccezioni e conclusioni – rende i fatti stessi incontroversi e, conseguentemente, essi non possono essere contestati nell'ulteriore corso del giudizio, sono sottratti al controllo probatorio del giudice e devono essere ritenuti sussistenti senza necessità di un apposito accertamento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in un giudizio di opposizione ad ordinanza – ingiunzione emessa dall'INPS, accogliendo il gravame dell'Istituto previdenziale, aveva riformato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'ordinanza ingiunzione per essere la stessa stata emanata senza la richiesta audizione dell'interessata, anche se solo in grado di appello, l'INPS aveva eccepito che la destinataria del provvedimento sanzionatorio non aveva chiesto di essere sentita in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 18 legge 24 novembre 1981, n. 689).