(massima n. 1)
In tema di sanzioni amministrative e nell'ipotesi in cui l'Amministrazione, nel giudizio di opposizione all'applicazione delle sanzioni, si sia difesa a mezzo di un proprio funzionario e non a mezzo di procuratore mandatario, spettano alla parte pubblica vincente esclusivamente le spese vive, debitamente documentate con apposita nota. (In applicazione di tale principio, la Corte, decidendo nel merito la vertenza proprio sul punto delle spese liquidate nella sentenza di merito, ha rigettato la richiesta di condanna formulata dalla parte pubblica).