(massima n. 1)
Nella controversia proposta dall'assicurato per ottenere la corresponsione degli interessi legali su una prestazione previdenziale gią liquidata in suo favore, la deduzione dell'ente convenuto relativa alla preesistenza di un proprio credito nei confronti dell'assicurato, derivante dall'erronea corresponsione della medesima prestazione in misura superiore al dovuto, configura una eccezione riconvenzionale (da proporre nei termini e secondo le modalitą di cui all'art. 416 c.p.c.), che comporta l'onere dello stesso ente di provare l'esistenza e l'ammontare del proprio credito.