(massima n. 1)
L'accertamento del giudice di secondo grado sull'esistenza di un giudicato interno non può essere rimosso se non per effetto di espressa impugnazione, restando altrimenti preclusa ogni questione al riguardo. (Nella specie, la sentenza d'appello, avendo qualificato come licenziamento l'atto risolutivo del rapporto comunicato a dipendente postale in relazione a clausola collettiva prevedente la risoluzione automatica al raggiungimento della massima anzianità contributiva, aveva fatto applicazione della disciplina di cui all'art. 18 statuto dei lavoratori; la S.C., in base al principio di cui in massima, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso della società Poste Italiane, che aveva criticato l'applicazione di tale disciplina, in luogo di quella comune in materia di responsabilità contrattuale, senza censurare l'accertamento sull'esistenza del giudicato in ordine alla qualificazione dell'atto risolutivo).