(massima n. 3)
Nelle obbligazioni di durata assistite da una clausola penale il divieto di cumulo fra la prestazione principale e la penale previsto dall'art. 1383 c.c. riguarda le sole prestazioni già maturate e inadempiute e non quelle non ancora maturate e per le quali permane l'obbligo dell'adempimento, poiché in caso contrario sarebbe consentito al debitore di sottrarsi alla obbligazione attraverso il proprio inadempimento. Pertanto in caso di violazione del patto di non concorrenza, come di ogni obbligazione di non fare per un determinato periodo, il creditore in cui favore sia stata prevista la clausola penale può pretendere, in relazione agli inadempimenti già maturati, l'esecuzione forzata dell'obbligo di non fare ex art. 2933 c.c., qualora ne ricorrano gli estremi, ovvero in alternativa il pagamento della penale, conservando peraltro il diritto al comportamento omissivo da parte del debitore sino alla scadenza del termine pattuito, con la conseguenza che in caso di ulteriore violazione può di nuovo pretendere, sempre alternativamente, l'esecuzione in forma specifica o il pagamento della penale.