(massima n. 1)
La promessa di pagamento cosiddetta titolata, cioè facente riferimento al rapporto fondamentale, quale è quella che abbia per oggetto il pagamento del «saldo prezzo» di vendita di un immobile e contenga il riferimento al contratto di compravendita, spiega gli effetti di cui all'art. 1988, c.c., in tema di ripartizione dell'onere della prova, dispensando il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla sua esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venire meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa, se il promettente dimostri che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto. (Nella specie, la S.C., nell'enunciare il suindicato principio di diritto, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto provata l'estinzione dell'obbligazione, in quanto il promittente aveva prodotto quietanza liberatoria rilasciatagli dal promissario).