(massima n. 2)
La condotta del medico sportivo, (nella specie, medico di una societą calcistica a livello professionistico) in ragione della sua peculiare specializzazione e della necessitą di adeguare i suoi interventi alla natura e al livello di pericolositą dell'attivitą sportiva stessa, deve essere valutata con maggiore rigore rispetto a quella del medico generico, ai fini della configurabilitą di una eventuale responsabilitą professionale: in particolare, il suddetto medico ha l'obbligo di valutare le condizioni di salute del giocatore con continuitą, anche in sede di allenamenti o di ritiro pre-campionato, dovendo anche valutare criticamente le informazioni fornite dagli stessi atleti o dai loro allenatori, al fine di poter individuare pure l'eventuale dissimulazione da parte dell'atleta dell'esistenza di condizioni di rischio per la propria salute.