(massima n. 1)
Ove la procura alle liti rilasciata ad un avvocato provenga non dal convenuto, rimasto contumace in giudizio, ma da un soggetto non legittimato al processo, la chiamata in causa del terzo ad opera del difensore crea un rapporto processuale tra il terzo e detto avvocato, il quale, essendo il solo soggetto cui è riferibile, nei confronti del chiamato, la qualifica di parte, deve rispondere alle spese, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. (Nel caso di specie l'avvocato si era costituito in giudizio per il convenuto con comparsa di risposta, a margine della quale vi era tuttavia la procura di un soggetto diverso, mai evocato in causa né parte; detto difensore, a sua volta, privo di mandato delle parti del processo, aveva chiamato in causa un terzo, ed era stato – appunto – condannato alle spese processuali nei confronti del terzo chiamato; la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha confermato la statuizione del giudice di merito).