(massima n. 1)
La temporanea riunione di giudizi, cui sia seguita una nuova separazione, non comporta che il giudicato relativo alla sentenza che abbia deciso uno dei giudizi faccia stato anche nei confronti di un soggetto che sia stato parte solo nell'altro giudizio (nella specie si č ritenuto che l'accertamento dell'illegittimitā dell'occupazione d'urgenza, oggetto della sentenza passata in giudicato, non fa stato nei confronti di altro soggetto convenuto in altra causa temporaneamente riunita alla prima).