(massima n. 1)
... il difetto di specifica e tempestiva contestazione da parte del convenuto può avere rilievo, nelle controversie soggette al rito del lavoro, solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione generica della pretesa avversaria, rendendo inutile la prova dei fatti costitutivi della domanda non conoscibili d'ufficio dal giudice, mentre non rileva, ai fini della tempestività della contestazione, la tardività della costituzione in giudizio, in quanto può configurarsi una preclusione (argomentabile dal sistema) alla contestabilità soltanto sul presupposto – non ravvisabile nel solo fatto della contumacia – di un atteggiamento originario di non contestazione.