(massima n. 1)
In tema di spese processuali, il principio in base al quale la cassazione con rinvio anche di un solo capo di una sentenza d'appello si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, con la conseguenza che il giudice di rinvio, se riforma la sentenza di primo grado, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione successiva delle spese del processo, trova applicazione anche in caso di cassazione anche della sentenza pronunciata dal giudice di rinvio: in tale ipotesi, ogni censura che sia proposta in sede di legittimitā contro la disciplina delle spese data dal giudice di rinvio resta assorbita dall'accoglimento della censura sul merito della relativa decisione, con la conseguenza che il giudice che deve decidere sulla questione accolta con la cassazione della sentenza impugnata č tenuto a pronunciarsi anche sulle predette spese.