(massima n. 1)
Il giudice di appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo d'impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata ha il potere di provvedere d'ufficio ad un nuovo regolamento di dette spese, quale conseguenza della pronunzia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.