(massima n. 1)
La sentenza di condanna alle spese di consulenza, pronunciata in danno di una sola parte funge, in parte qua, da revoca implicita del decreto di liquidazione delle stesse spese che, in corso di procedimento, l'autorità giudiziaria abbia provvisoriaménte posto a carico di tutte le parti del processo in solido, non essendo, in questo caso, in questione l'efficacia diretta o riflessa del giudicato ex art. 2909 c.c., ma, semplicemente, la successione dei provvedimenti giurisdizionali nel tempo, il secondo dei quali, definitivo, attesone il contrasto, in parte qua, con il primo, soltanto provvisorio, contiene in sé una (implicita pronuncia) di revoca del primo.