(massima n. 1)
In materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di inesistenza della procura ad litem, l'attivitā del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attivitā processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilitā e, conseguentemente, č ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio; diversamente, invece, nel caso di nullitā o di invaliditā della procura ad litem, non č ammissibile la condanna del difensore alle spese del giudizio, in quanto l'attivitā processuale č provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, č tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.