(massima n. 1)
L'art. 416, terzo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti costitutivi dedotti dall'attore, fa della non contestazione un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio: la mancata contestazione infatti rappresenta, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, e consente quindi di superare la tradizionale distinzione fra «ammissione implicita» e «non contestazione». Nel caso in cui, poi, la domanda sia integrata da conteggi, contenuti nello stesso contesto o in allegato unito al ricorso, occorre distinguere la componente fattuale di tali conteggi, che soggiace agli oneri di contestazione e agli effetti della mancata contestazione, dalla componente giuridica o normativa, esente dai suddetti oneri.