(massima n. 1)
L'attività svolta dal liquidatore di società non è caratterizzata, in modo preminente, dalla prestazione di un'opera intellettuale, ancorché, a svolgerla, possano essere chiamati dei professionisti legali o commerciali, e quantunque il compimento di una parte delle operazioni richieste possa implicare la soluzione di problemi tecnico-giuridico di considerevole complessità. Da ciò consegue che il credito vantato dal liquidatore stesso quale corrispettivo per l'opera prestata non può dirsi assistito dal privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 2 del codice civile.